notifica incompleta al coltivatore e sua
incondizionata volontā di avvalersi della prelazione
04.11.2001
Cass. 08.05.2001, n. 6378
In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata, con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, č imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di valutare meglio la convenienza o meno del diritto di prelazione.
Pertanto, quando il proprietario abbia comunicato al coltivatore la proposta di alienazione senza l'osservanza di tutti gli adempimenti posti dall'art. 8, L. 817/1971, la manifestazione di volontā del coltivatore di volersi avvalere della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur rendendosi conto della sua non completa conformitā alla suddetta norma, ne sana ogni eventuale irregolaritā e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8, L. 590/1965, e con la preclusione all'esercizio del riscatto nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni.